Centrale Garanzia Fidi

Statuto

Allegato “A” Rep.102.577 Racc.19.571

STATUTO

“CENTRALE GARANZIA FIDI COOPERATIVA DI GARANZIA PER

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE – SOCIETÀ COOPERATIVA A R. L.”

TITOLO I

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA

ARTICOLO 1 – Denominazione

E’ costituita una cooperativa a responsabilità limitata denominata “CENTRALE GARANZIA FIDI Cooperativa di garanzia per finanziamenti alle imprese – Società cooperativa a r. l.”

ARTICOLO 2 – Sede

La sede della società è in Napoli.

Con delibera dell’organo Amministrativo della Società potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali ed agenzie in Italia e nell’ambito dei Paesi appartenenti alla Comunità Europea.

In particolare, la società potrà istituire in ogni provincia della Campania, una sede di rappresentanza ed operativa al fine di permettere il massimo collegamento con tutte le aziende dislocate su tutto il territorio della Regione.

ARTICOLO 3 – Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte, con deliberazione dell’Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

ARTICOLO 4 – Oggetto

La cooperativa, che è basata sui principi della mutualità e non ha finì di lucro, si propone di promuovere il miglioramento e l’ammodernamento delle produzioni artigiane e delle piccole e medie imprese. La società ha per oggetto, pertanto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, lo svolgimento, in via prevalente, nei confronti dei soci, delle seguenti attività:

a) la prestazione in favore dei soci di garanzie collettive, anche nella forma di coogaranzie, per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e Istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessioni di crediti, di imprese e di enti parabancari;

b) la stipula di contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio;

c) l’attività di informazione, di assistenza per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché la prestazione di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle imprese socie.

La Società, altresì, ha per oggetto l’assistenza ai propri soci nella negoziazione di operazioni di Fido bancario e, più in generale, nella negoziazione di tutte le operazioni bancarie, creditizie e finanziarie quali, a titolo meramente esemplificativo, prestiti cambiari e non cambiari, aperture di credito semplice ed in conto corrente, sconto di cambiali e vaglia cambiari o assegni bancari, anticipazioni su fatture, ricevute ed altri documenti similari, anticipazioni e sovvenzioni su pegno di valori mobiliari, di merci, di documenti rappresentativi di merci e finanziamenti a medio e lungo termine chirografari ed ipotecari; garantire i finanziamenti per capitale di rischio.

La Società potrà promuovere ed incentivare l’associazionismo economico, finanziario, giuridico e tecnico tra gli operatori mercantili, turistici, dei servizi, industriali, artigianali, agricoli nonché tutte quelle iniziative tendenti al miglioramento professionale e culturale degli stessi; aderire e partecipare ad associazioni, Società e federazioni provinciali, regionali, nazionali e comunitarie tendenti a sviluppare e potenziare la mutualità finanziaria e di garanzia; assumere partecipazioni in Società di qualunque natura giuridica che abbiano per oggetto sociale analoghe o similari attività di questa Cooperativa nell’ambito delle prestazioni di garanzia; partecipare ad iniziative, programmi, strumenti di garanzia a favore, delle piccole e medie imprese promossi e/o gestiti da Enti Pubblici, Istituzioni, enti e società italiani ed europei, concludendo appositi accordi e potendo essere destinatario di controgaranzie e di interventi di reintegro delle perdite.

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Gestire Fondi Pubblici di Garanzia regionali e/o provinciali cofinanziati dalla Comunità Europea, anche direttamente o per conto di Enti Pubblici e Privati, tenuti contabilmente separati nel rispetto della loro destinazione e competenza territoriale.

La Società potrà compiere, in modo non prevalente e non nei confronti dei pubblico, tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed immobiliari, purché utili alla realizzazione degli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge.

In particolare, la Società procederà:

– a costituire e/o gestire uno o più fondi di garanzia e rischi ed abbattimento tassi, tenuti contabilmente separati nel rispetto della loro destinazione e competenza territoriale, concessi da Enti pubblici, Enti locali, (Regione Campania, Amministrazioni Provinciali, Amministrazioni Comunali), Camere di Commercio, nonché Associazioni di categoria rappresentative degli operatori economici del commercio, del turismo, dei servizi dell’Industria, dell’Artigianato e dell’Agricoltura e Consorzi di imprese dei settori stessi; a tal fine la società possiede i requisiti di cui alI’art. 30 della Legge 5 ottobre 1991 n. 317 ed all’art. 13 della Legge 24 novembre 2003 n. 326.

La cooperativa potrà, inoltre, previa iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art.107 T.U.L.B., svolgere le altre attività previste dal comma 32 dell’art. 13 del decreto legge 269/2003.

In particolare, ai sensi del comma 3 dell’art, 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, compresa l’assunzione di partecipazioni., purché accessorie e.funzionali alla realizzazione degli scopi sociali.

TITOLO II

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 5 – normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società per azioni.

ARTICOLO 6 – normativa speciale

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare le disposizioni previste dall’art. 13 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003 n. 326.

ARTICOLO 7 – regime mutualistico

La cooperative, nell’ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri mutualistici previsti dall’art. 2512 e seguenti del codice civile.

ARTICOLO 8 – Rapporti mutualistici

Nella costituzione o nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 9 – numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci, non inferiore a quello fissato dall’art. 2522 cc., è illimitato.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo risultante dal libro soci.

Possono essere soci:

– le imprese artigiane iscritte nell’albo previsto dalla Legge 8 agosto 1985 n.443 e le piccole e medie imprese che hanno sede nel Territorio Nazionale.

Gli Enti Pubblici e Privati non possono far parte dei Confidi, ma possono sostenerne l’attività attraverso l’erogazione di contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei Confidi, secondo le modalità previste dallo Statuto, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all’Assemblea.

ARTICOLO – 10 quote

La quota di partecipazione per i nuovi soci, ammessi ai sensi dell’art. 2528 cc., è di 250,00 (duecentocinquanta virgola zero), fermo restando, per i soci già iscritti, il minimo di 25,00 (venticinque virgola zero) euro. Ciascuna impresa non può partecipare al capitale sociale per una quota superiore al venti per cento dello stesso.

ARTICOLO 11 – Ammissione dei soci

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

a) la ragione o la denominazione sociale, sede, data di costituzione, numero di iscrizione alla Camera di Commercio e codice fiscale;

b) l’indicazione della effettiva attività svolta;

c) la quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà, comunque, essere mai inferiore al limite minimo, nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,

ARTICOLO 12 — Proceduta di ammissione

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all’art.9, e l’inesistenza di cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato ed annotata, a cura degli Amministratori, nel libro dei soci,

In base di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato. In tale caso, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’Assemblea dei soci, in occasione della sua successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione Assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’Assemblea, con, deliberazione da assumersi entro trenta giorni dall’Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 13 obblighi dei soci

I soci sono obbligati a versare, con le modalità ed i termini che verranno indicati dal Consiglio di Amministrazione:

a) la quota sottoscritta;

b) l’eventuale sovrapprezzo deliberato dall’Assemblea;

c) l’eventuale tassa di ammissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14 – Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso volontario è consentito solo dopo due anni dalla adesione del socio e non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società, il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza, o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale,

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto mutualistico, salvo diversa e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.

ARTICOLO 15 – Esclusione

L’esclusione del socio, oltre che nel caso indicato dall’art, 2531 cc., può aver luogo

a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

b) nel caso di società, per la messa in liquidazione della società;

c) nell’ipotesi in cui il socio sia dichiarato fallito, assoggettato ad amministrazione controllata a concordato preventivo, a liquidazione coatta e/o si sia reso insolvente per debiti verso la societa o garantiti dalla stessa;

d) nei confronti dell’impresa della quale sia stata disposta la cancellazione dall’albo previsto dalla legge 25 luglio 1956 n. 860, modificata con legge 8 agosto 1985 n. 443, e/o dal Registro delle Imprese, o che trasferisca la propria sede fuori dalla circoscrizione della cooperativa.

L’esclusione deve essere deliberata dagli Amministratori.

L’esclusione non pregiudica, in nessun caso, alla società il diritto di agire nei confronti del socio escluso per ottenere l’adempimento ed il risarcimento del danno.

La società può compensare il credito vantato nei confronti del socio insolvente con la quota di partecipazione al capitale sociale.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio entro sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio entro sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale,

ARTICOLO 16 – Morte del socio

In caso di morte del socio imprenditore individuale, gli eredi hanno diritto a subentrare nella qualità di socio, a condizione che gli stessi continuino l’attività e che posseggano i requisiti per l’ammissione.

L’accertamento di tali requisiti è effettuata dal Consiglio di Amministrazione. Gli eredi possono, altresì, chiedere, nel caso non vogliano subentrare, la liquidazione della quota.

ARTICOLO 17 – trasferibilità della quota

Le quote dei soci non possono essere cedute, con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori.

Alle modalità relative al trasferimento della quota, si applicano le disposizioni previste dall’art. 2530 cc.

ARTICOLO 18 – liquidazione della quota

La liquidazione della quota avviene con il verificarsi del recesso, dell’esclusione o della morte del socio, fermo restando quanto previsto dall’art. 15.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall’approvazione del bilanci relativo all’esercizio durante il quale si è verificato l’evento.

ARTICOLO 19 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se esiste. L’esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

TITOLO IV

OPERAZIONI

ARTICOLO 20

La cooperativa può compiere soltanto operazioni per il raggiungimento degli scopi di cui all’art 4.

ARTICOLO 21

Il socio può ottenere dalla cooperativa prestazioni di garanzia all’atto della sua iscrizione al libro soci.

ARTICOLO 22

Nel deliberare le concessioni di garanzia, si dovrà tenere conto:

1) della situazione patrimoniale, anche extra aziendale, del titolare dell’impresa richiedente e delle prospettive in termini di reddito dell’impresa stessa;

2) della durata e della natura dei crediti richiesti e delle garanzie che il socio offre;

3) dell’esposizione complessiva della cooperativa per garanzie già prestate e della richiesta in corso di istruzione.

ARTICOLO 23

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che ciascun socio, all’atto in cui chiede alla cooperativa una prestazione di assistenza o di garanzia, versi un diritto fisso di segreteria a copertura delle spese necessarie.

Inoltre, il socio che abbia ottenuto il prestito richiesto è tenuto al pagamento di una provvigione che sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 24 — Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa adotta il sistema di amministrazione tradizionale; conseguentemente gli organi sono:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio Sindacale.

ARTICOLO 25 – Assemblea

L’Assemblea rappresenta la universalità dei soci ed è organo sovrano della società con i soli limiti ai suoi poteri previsti dalle vigenti leggi in materia e dallo statuto sociale.

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L’ Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Per la determinazione delle competenze dell’Assemblea Ordinaria e dell’ Assemblea Straordinaria si applicano le disposizioni del codice civile relative alle societè per azioni.

ARTICOLO 26 – Convocazione Assemblea

L’Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato Italiano.

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o entro centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. In quest’ultima ipotesi, gli Amministratori avranno il dovere di segnalare nella relazione prevista dall’art. 2428 cc le ragioni della dilazione. Le convocazioni delle Assemblee sono fatte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata da spedire al domicilio dei soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza quando il loro numero non è superiore a trenta, ovvero, qualora il numero dei soci è superiore a trenta, mediante avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione, ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel precedente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l’avviso di convocazione.

Essa è chiamata a riunirsi ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l’indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che esprimono almeno un decimo dei voti. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla richiesta stessa.

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L’Assemblea è validamente costituita, anche se non convocata come sopra, quando è rappresentato l’intero capitale sociale e sia presente la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

ARTICOLO 27 – Diritto di voto

Nell’Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e non siano in mora nel pagamento delle quote.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia l’importo delle quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell’Assemblea solo da un altro socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro al terzo grado e degli affini entro il secondo grado che collaborino all’impresa La delega deve essere conferita per iscritto.

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Ciascun socio non può rappresentare più di 10 (dieci) soci .

La rappresentanza dei soci in Assemblea è disciplinata dagli articoli 2372 e 2539 codice civile.

ARTICOLO 28 – svolgimento dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione,

L’Assemblea nomina fra i presenti un segretario e demanda ad un notaio la redazione del verbale quando ciò sia richiesto dalla legge o comunque ritenuto opportuno. L’Assemblea nomina altresì due scrutatori in caso di elezioni.

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ARTICOLO 29 – quorum assembleare

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento di tanti soci che rappresentino la metà più uno degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, sia in sede ordinaria che straordinaria, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, quanto previsto dall’art. 31.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

In caso di parità di voti la proposta messa in votazione si intende respinta.

Le deliberazioni dell’Assemblea, adottate in conformità alla legge ed allo Statuto, vincolano tutti i soci, compresi gli assenti, i dissenzienti e gli astenuti.

ARTICOLO 30 – delibera di scioglimento

Per deliberare lo scioglimento o messa in liquidazione della società, l’Assemblea è validamente costituita anche in seconda convocazione quando sia presente o rappresentata da un terzo dei soci aventi diritto al voto.

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ARTICOLO 31 – Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette), di cui: uno potrà essere designato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, due potranno essere designati dagli Enti Pubblici e Privati e dagli Istituti di credito sostenitori della cooperativa ed i rimanenti eletti tra i soci della Cooperativa.

Gli Enti Pubblici, gli Istituti di credito, i Confidi, le associazioni di categoria che intendano condividere le finalità e gli scopi della Cooperativa concedendo contributi al fondo di garanzia, al fondo fidejussioni ed al fondo abbattimento tassi, o che mettono a disposizione della Cooperativa le proprie strutture allo scopo dì diffondere il sistema dei Confidi attuando l’attività di informazione preliminare, la promozione ed animazione, assumono la figura di Enti sostenitori e sono iscritti in un apposito Albo degli Enti sostenitori tenuto dalla Cooperativa; essi non sono considerati soci né possono fruire dell’attività di garanzia della Cooperativa stessa e potranno essere rappresentati nel Consiglio d’ Amministrazione con un rappresentante nominato dai rispettivi organi deliberanti.

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I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per la prima volta nell’Atto Costitutivo, ed in seguito dall’ Assemblea.

La maggioranza degli Amministratori deve essere comunque scelta tra i soci della Cooperativa e la sua nomina è riservata all’Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

ARTICOLO 32 – requisiti e poteri degli amministratori

Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza il Presidente ed i Vice Presidenti. La società recepisce i principi di professionalità e onorabilità sanciti dal decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 dicembre 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 1999 n° 81 e stabilisce che le cariche di Presidente e di Vice – Presidente del Consiglio di Amministrazione, devono essere ricoperte da soggetti che abbiano maturato un’ adeguata esperienza, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a 5 anni per il Presidente e per il Vice Presidente, mediante esercizio di attività professionale in consorzi ed in cooperative di garanzia collettiva fidi. Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo ed un Amministratore delegato e procuratori ai sensi dell’articolo 2381 CC. con le limitazioni ivi previste. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sul rapporto mutualistico dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più Comitati Tecnici, le cui funzioni, composizioni e compensi saranno determinati dal Consiglio stesso. La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio di qualsiasi ordine e grado, anche arbitrale, spettano al Presidente, che può conferire procura per uno o più affari.

ARTICOLO 33 – Modalità di convocazione

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o sia fatta richiesta da un Amministratore o dai Sindaci.

La convocazione viene fatta mediante comunicazione dell’ ordine del giorno a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica da spedire al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci almeno cinque giorni prima dell’ adunanza ed in caso di urgenza a mezzo telegramma da spedire almeno ventiquattro ore prima.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, che in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente e, in mancanza di questi, dal Consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 34 – quorum costitutivi

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci unitamente al Segretario sottoscrive i verbali delle riunioni.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ARTICOLO 35 – poteri del consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti che rientrino nell’oggetto sociale e per compiere ogni atto di ordinaria o straordinaria amministrazione necessario per ìl conseguimento dell’ oggetto stesso, ad esclusione di quelli che per legge o statuto sono riservati all’Assemblea, Gli Amministratori, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, devono, nella relazione prevista dall’art, 2428 cc., indicare specificatamente i criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico,

Gli Amministratori non assumono obbligazione personale per gli impegni della società, L’azione di responsabilità per violazione del loro mandato della legge e dello Statuto compete esclusivamente all’Assemblea dei soci.

ARTICOLO 36 – compensi agli amministratori

L’Assemblea stabilisce i compensi da corrispondere agli Amministratori.

Gli Amministratori hanno comunque diritto al rimborso, a piè di lista, delle spese sostenute per l’esercizio delle loro funzioni.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce la remunerazione del Presidente, del Vice Presidente e degli Amministratori investiti di particolari cariche e funzioni.

ARTICOLO 37 – Collegio Sindacale

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477 cc, la costituzione del Collegio Sindacale è obbligatoria.

Fuori dai casi di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale, se già nominato scade al termine del mandato.

E’ sempre facoltà dell’assemblea, nei casi di non obbligatorietà nominare il Collegio sindacale.

ARTICOLO 38 – composizione e durata del collegio sindacale

Il Collegio Sindacale, costituito da revisori legali dei conti iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, soci o non soci, eletti dall’Assemblea, fermi i requisiti voluti dalla legge.

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La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, quale ente erogatore di contributi destinati all’incremento dei fondi rischi e per l’abbattimento dei tassi di interesse passivi, ha il diritto di designare, in rappresentanza dell’ente medesimo, un membro del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è presieduto da uno dei Sindaci effettivi, prescelto dall’Assemblea secondo le disposizioni di legge in vigore.

La cessazione dei sindaci dalla loro carica, in ogni caso, ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I Sindaci Effettivi sono remunerati ai sensi della tariffa professionale dei dottori commercialisti, ancorché non iscritti a quell’ordine professionale.

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I Sindaci durano in carica 3 (tre) anni e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

A tal fine i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.

Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione di controllo, i sindaci — sotto la propria responsabilità ed a proprie spese — possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399 cc. L’organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l’accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile.

L’assemblea può, in qualunque momento, sostituire al collegio sindacale un sindaco unico, scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Giustizia.

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Il sindaco resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico ed è rieleggibile.

Il sindaco ha le funzioni previste dall’art. 2403 C.C. ed esercita altresi’ il controllo contabile.

Salvi i casi di nomina obbligatoria del sindaco, i soci possono in ogni momento nominare un revisore scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore ha la medesima durata in carica nonche’ le stesse funzioni, competenze e poteri del sindaco.

TITOLO VI

PATRIMONIO – BILANCIO RIPARTO UTILI

ARTICOLO – 39 Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote appartenenti a ciascuna impresa;

b) dalla riserva legale in cui deve confluire almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;

c) dall’eventuale sovrapprezzo quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e dalle deliberazione degli organi sociali;

d) dagli avanzi di gestione non distribuibili ai sensi dell’art. 13 comma 18 del Decreto Legge n. 269/2003;

e) dalle riserve indivisibili per disposizione di legge o di statuto;

f) dalle riserve straordinarie;

g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall’Assemblea e/o previsto dalla legge. – Per le obbligazioni sociali risponde solo la cooperativa con il suo patrimonio.

Le riserve sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa né all’atto del suo scioglimento.

ARTICOLO – 40 bilancio

L’esercizio sociale va dal I gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli ari. 2423 e segg. del codice civile ed in ottemperanza del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 87.

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Gli Amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell’art. 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli Amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro. centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e, comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della cooperativa,, entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

il Consiglio dì Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione della gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l’Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 41 – Destinazione dell’utile

L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell’utile destinandoli:

a) una quota non inferiore al trenta per cento alla riserva legale;

b) la restante parte dovrà incrementare le riserve ed i fondi destinati al potenziamento dell’attività mutualistica, ivi comprese le riserve indivisibili di cui all’art, 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904, secondo le determinazioni dell’Assemblea,

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 42 – scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Per la liquidazione della società e per la ripartizione dell’attivo sociale si applicano le disposizioni di legge, in quanto compatibili con le finalità della cooperativa.

ARTICOLO 43 – disposizioni di riferimento

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di cui al codice civile ed alle leggi speciali.

TITOLO VIII

REQUISITI MUTUALISTICI

ARTICOLO 44 – Dividendi

E’ vietata la distribuzione dei. dividendi sotto qualsiasi forma.

La società, pertanto, non può distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese socie, neppure in caso di scioglimento della società, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio.

ARTICOLO 45 – Riserve

Le riserve di ogni genere non possono essere ripartite tra i soci durante l’esistenza della società né all’atto dei suo scioglimento.

ARTICOLO 46 – evoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della società il patrimonio residuo, dedotto il capitale versato e rivalutato, sarà devoluto al Fondo di Garanzia interconsortile od, in mancanza, ai fondi di Garanzia di cui ai commi 20, 21, 23 e 28 previsti dall’art 13 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269.

TITOLOIX

DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA ARBITRALE

ARTICOLO 47 – Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto che non siano riservate alla competenza esclusiva, dell’Autorità Giudiziaria, dai regolamenti approvati dall’Assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative al recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale, L’autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio. Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da Amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei. loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell’accettazione del relativo incarico.

L’arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l’oggetto della controversia.

L’arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell’arbitrato tra le parti.

ARTICOLO 48 – disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall’art. 2514 cc, per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

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Firmato:

Enrico Inferrera

Filippo Improta notaio (impronta del sigillo)

Registrato a Napoli il 27/05/2013 al n.4759/1T.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell’art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto del 22/02/2007 mediante M.U.I.


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